Aiuto Online : Normativa
La psicoterapia o la consulenza psicologica può essere fatta online in
chat o con skype o in video conferenza, etc, etc ? NO !
(al 2013 ci sono degli aggiornamenti normativi per maggiori
informazioni si rimanda alla consultazione dell'ordine degli psicologi
del lazio dove troverete tutti i nuovi aggiornamenti)
Molti ci chiedono se è consentito un intervento a distanza on line tipo chat psicologica o video conferenza psicologica o in generale psicoterapia on line: la risposta è NO. Di seguito la normativa che spiega il perchè sia un intervento impossibile, inefficace e quindi vietato o limitato e comunque non sia consentito in alcun caso chiedere compenso.
In base alla delibera del 23 marzo 2002, n° 19 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Italiani,
"non è possibile effettuare interventi di psicodiagnosi e psicoterapia via internet"
Dal 1 luglio 2004, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, ha vietato non solo la psicodiagnosi e la psicoterapia via internet, ma la stessa consulenza on line. L’articolo 3 cita:
"In ogni caso, ed in particolare con l’utilizzo di internet, è vietato:
a) svolgere attività di diagnosi, per la quale l’incontro di persona con il cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile;
b) fornire indicazioni su trattamenti da effettuare;
c) esprimere giudizi sull’appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi;
d) manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi specifici."
L’articolo 4 del Codice dell'Ordine degli Psicologi del Lazio cita:
" Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L. 18.2.1989 n.56, le attività a ciò affini indicate dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli iscritti alla sezione B dell’Albo e le attività di psicoterapia di cui all’art. 3 L. 56/89, non possono essere svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per l’impossibilità di mantenere di persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni:
a) il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di persona e senza l’utilizzo delle tecnologie sopra menzionate;
b) per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività indicate nella prima parte di questo comma."
Scopra come prendere appuntamento di persona con il dott. Paolo de Leonardis, psicologo, psicoterapeuta a Roma cliccando su: www.ausiliopsicologico.it oppure prosegua la lettura degli approfondimenti.
Per approfondimenti (O.P.Lazio):
Notiziario n. 5/2002
Fuorilegge la terapia on-line | pag 37
Notiziario n. 3-4/2003
Il gruppo di approfondimento "Psicologia/Psicoterapia on line" | pag 41
Notiziario n. 3-4/2004
Il codice di condotta on line | pag 18
Notiziario n. 5-6/2004
Psicologia e web | pag 49
Notiziario n. 5/2007
Codice di condotta relativo all’utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza | pag 19
Notiziario n. 5/2008 - 1/2009
La relazione on line non ha i requisiti per essere terapia | pag 52